Mercatini dell'usato: identificazione dei clienti
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Identificazione dei clienti TULPS

Venerdì 04 Settembre 2009

identificazione clienti TULPSUna delle problematiche che ho approfondito assieme al mio staff è stata quella delle modalità di identificazione degli utenti dell'agenzia d'affari.

L'articolo 120 del TULPS, infatti, spiega che l'esercente non può compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Il rischio che la legge vuole scongiurare, in pratica, è che l’interposizione realizzata dalle agenzie d’affari nella circolazione negoziale venga utilizzata illegalmente, vale a dire da soggetti che, non identificandosi, resterebbero irrintracciabili in caso di illiceità dell’operazione di cui hanno richiesto il compimento. E’ dunque decisivo per l’applicazione dell’art. 120 TULPS individuare i soggetti committenti dell’agenzia d’affari, vale a dire coloro che si rivolgono all’intermediario richiedendone i servigi e pagando la relativa commissione.

Prima di tutto è necessario specificare che sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè tali documenti siano muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e siano rilasciati da un'amministrazione dello Stato (D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Articolo 2).

Per quanto riguarda i cittadini comunitari (parliamo oggi dei residenti nei 27 Paesi dell'Unione Europea) vale il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 in vigore dall'11 aprile 2007, che riconosce il diritto di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato italiano per periodi inferiori a 3 mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio emesso dal proprio Paese (carta d'identità o passaporto).

Ne consegue che il cittadino comunitario temporaneamente soggiornante in Italia è ammesso ad attestare la propria identità attraverso il documento in questione e lo Stato Italiano è tenuto a garantire tale diritto (volendo portare un esempio limite: se un'agenzia d'affari rifiutasse di operare a favore del cittadino comunitario che presenti la propria carta d'identità, questi potrebbe in teoria chiamare i vigili e pretendere di essere così riconosciuto per accedere ai servizi forniti dall'agenzia).

Nel caso di cittadini comunitari soggiornanti in Italia per più di 3 mesi, la normativa prevede invece l'iscrizione in anagrafe (e quindi il rilascio della carta d'identità "comunitaria") ai fini della permanenza sul territorio dello Stato.

Tuttavia tale distinzione è rilevante soprattutto per i benefici connessi allo status di "cittadino comunitario soggiornante" (possibilità di estendere il soggiorno anche a propri familiari extra-comunitari, trattamento amministrativo equiparato a quello di un residente, etc.), mentre possiamo tranquillamente affermare che nell'ottica TULPS continuerà ad essere sufficiente l'accertamento dell'identità compiuto attraverso il documento per l'espatrio emesso dal Paese di provenienza del soggetto.

Va infine specificato che il soggetto richiedente l’opera dell’agenzia d’affari è il mandante (aspirante venditore). D’altronde tale soggetto è anche l’unico «cliente» dell'agenzia d'affari nell’ottica del TULPS, in quanto trattasi di colui che paga la provvigione all’agenzia d’affari, in caso di compiuta vendita del bene usato oggetto di intermediazione.

Pertanto l'obbligo di indentificazione è applicabile solo ai venditori. Gli acquirenti sono infatti liberi di acquistare liberamente. Sottolineo che la codifica degli acquirenti è comunque consigliata per successive operazione di marketing.

Ovviamente, in caso di identificazione e successiva codifica, sia dei venditori che degli acquirenti, è indispensabile l'informativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.




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