Mercatini dell'usato: la licenza TULPS
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La licenza TULPS

Domenica 06 Settembre 2009

licenza tulpsL'attività di mercatino dell'usato che utilizza il sistema del contovendita, quindi impostata come Agenzia Pubblica d'Affari, può essere esercitata solo dopo aver ottenuto la relativa licenza del Questore.

Per l'ottenimento di tale licenza la legge prevede che l'interessato abbia dei requisiti personali specificati dagli articoli 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Sottolineo che la licenza va sempre richiesta da una persona fisica, che diventa quindi il rappresentante se l'attività verrà esercitata da una società.

Vanno quindi tenute in considerazione anche le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni.

Nello specifico, tali requisiti fanno riferimento a carichi penali pendenti e all'istruzione obbligatoria dei figli minori e vengono, con le attuali normative, autocertificati.

Da notare che anche un cittadino non italiano in possesso di regolare permesso di soggiorno può attivare un'Agenzia d'Affari.

Per quanto indicato nel TULPS la licenza viene rilasciata dal Questore, quindi l'attività è di competenza della Questura.

Ma le cose cambiano quando si fanno i conti con l'aggiornamento delle normative.

L'articolo 163 del Decreto Legge 31 Marzo 1998, n. 112 trasferisce infatti ai Comuni, fra le altre funzioni e compiti, quelli relativi al rilascio delle licenze concernenti  le agenzie d'affari di cui all'art. 115 del TULPS.

Il decreto legge del 14 Marzo 2005, n. 35 sancisce all'articolo 3 il concetto di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), da presentare  all'amministrazione comunale, che può approvarla anche tramite silenzio assenso. 

Inoltre fissa i termini di avvio dell'attività decorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA. In realtà questa impostazione era già stata introdotta dalla legge 241/90.

Va annotato che le Questure non si sono subito adeguate a tale normativa, soprattutto nelle Regioni a Statuto Speciale, creando delle situazioni di "rimbalzo" tra un ufficio e l'altro.

Legge 241/90 - articolo 19

Decreto Legge 14 Marzo 2005, n. 35 - articolo 3

Ma nell'evoluzione della normativa il legislatore ha dimenticato una cosa: che dire dell'articolo 116 del TULPS che indica che il questore, sentito il consiglio provinciale dell’economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata?

Molto spesso i Comuni richiedono ugualmente tale cauzione. In seguito ad un quadro normativo completamente modificato dal susseguirsi di innovazioni dettate nell’ottica della semplificazione amministrativa e di una ridefinizione dei confini della materia di pubblica sicurezza, ritengo che il deposito della cauzione disposto dall'articolo 116 del TULPS non debba più essere costituito.

Riporto una delibera comunale e una bozza di istanza per lo svincolo dell'eventuale cauzione già versata e redatta dall'Avvocato Pietro Amico.

Delibera Consiglio Comunale di Tolentino (MC)

Istanza di svincolo cauzione

Infine preciso che, in base a quanto disposto dall'articolo 115 del TULPS, la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. Ritengo importante sottolineare che, in caso di trasferimento dell'attività, è necessario presentare una nuova DIA.




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