L'agenzia d'affari per il mercatino dell'usato
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Agenzia d'affari

L'agenzia d'affari per il mercatino dell'usato

Le agenzie d'affari sono quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono:

Un mercatino dell'usato con merce in conto vendita tra privati, che percepisce delle provvigioni sul buon esito della vendita, va quindi giuridicamente impostato come agenzia d'affari, ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico Pubblica Sicurezza.





La normativa inerente l'agenzia d'affari

L'agenzia d'affari č normata dall'articolo 115 (e seguenti) del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), emanato con Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773. Tali disposizioni vanno integrate con il Regio Decreto del 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".

Le competenze delle agenzie d'affari, in particolar modo per quelle relative alla vendita per conto di terzi, di competenza della Questura, sono state delegate ai Comuni e in particolare alla polizia amministrativa (articolo 163 del Decreto Legge 31 Marzo 1998, n. 112).