Modalità di compilazione del Registro degli Affari
Alessandro GiulianiRegistro affari
Lunedì 23 Aprile 2012

registro-affari-mercatinoA seguito di parecchie e-mail che ricevo sulla modalità di tenuta del Registro degli Affari, prevista dagli articoli 120 e 219 del TULPS, sono a scrivere questo approfondimento.

Pur sconsigliando vivamente la tenuta manuale di questo registro, visto l'enorme numero di movimenti effettuati da un mercatino dell'usato, segnalo che, nel caso, è disponibile un apposito registro Buffetti.

La tenuta del registro degli Affari si articola in due fasi:

La vidimazione del registro in bianco (oppure l'autocertificazione);

In merito alla preparazione del registro (tenuto a computer) segnalo che è necessaria la stampa di un certo numero di pagine che riportino, oltre ai dati di testata, anche l'intestazione delle colonne che conterranno i dati. A tal proposito è presente un contenuto specifico dal titolo Registro degli Affari. Ovviamente questa operazione non è necessaria se viene utilizzato il registro Buffetti. I fogli stampati, ovvero il registro Buffetti, vanno quindi portati in Comune (in alcuni casi in Questura) dove verranno trattenuti per qualche giorno affinchè tutti i fogli vengano timbrati da un addetto comunale.

L'autocertificazione è una pratica che viene attuata solo da alcuni Comuni: avevo affrontato l'argomento nel contenuto dal titolo Registro degli affari: vidimazione e autocertificazione.

Da notare che la marca da bollo, a volte richiesta dal Comune non è dovuta. Ne avevo parlato nel contenuto dal titolo: Registro degli Affari: bollo oppure no?

La stampa (o la compilazione) del registro.

Il TULPS prescrive che nel registro vengano indicate, di seguito e senza spazi in bianco, tutte le operazioni effettuate nell'esercizio dell'Agenzia d'Affari.

Interpretando la normativa ritengo che vada indicato, operazione per operazione:

  • il numero del movimento progressivo;
  • cognome, nome, indirizzo, cap, città, provincia del venditore (la legge lo chiama committente);
  • i riferimenti del documento di identificazione del venditore (tipo documento, numero e data di rilascio, ente che lo ha rilasciato);
  • la data dell'operazione;
  • la descrizione del singolo articolo, la quantità, il prezzo e la percentuale di provvigione pattuita;
  • la causale del movimento (preso in conto vendita, vendita, reso, variazioni di prezzo

Ricordo che una non corretta tenuta del Registro degli Affari rappresenta un illecito grave, con pesanti sanzioni anche di carattere penale.

Altre risorse:




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Commenti (1)

Martedì 28 Maggio 2013 Lara Cotelli scrive :

Buongiorno,
una precisazione che non mi è chiara. Sul registro degli affari...quando ricevo merce lo stampo con: nome cliente, descrizione, codice articolo, prezzo, operazione e la provvigione
Quando vendo, devo comunque scrivere ad ogni articolo il nome, cognome e riferimento al documento del venditore? o basta il codice articolo, con il quale comunque si può risalire?
grazie.

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