Un privato vende oggetti usati. Il fisco cosa prevede?
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Un privato vende oggetti usati. Il fisco cosa prevede?

Domenica 09 Dicembre 2012

Sempre più spesso privati cittadini si organizzano per vendere on-line degli oggetti usati, utilizzando portali di e-commerce, gruppi su Facebook o siti internet creati ad-hoc.

Mi sono chiesto se dal punto di vista fiscale esistano degli obblighi per un privato che vendesse oggetti usati e ho voluto approfondire la tematica, ricercando in rete e sentendo i nostri legali e i nostri commercialisti.

Quello che ne salta fuori è un quadro articolato che ritengo parecchio interessante. Preciso che si tratta di mie considerazioni, anche se supportate da leggi e pareri autorevoli, e quindi le indicazioni che ho elaborato non devono sostituire il parere del vostro consulente a cui dovete sempre rivolgervi.



Innanzitutto è importante sottolineare che la cessione di un bene personale usato (ma anche di un bene nuovo, ad esempio acquistato erroneamente) è un'attività per definizione priva di utilità economica o, in altri termini, un'attività incapace di generare un plusvalore e quindi un reddito tassabile.

Mi riferisco quindi a beni personali che, indipendentemente dal valore, è verosimile che siano stati acquistati per un utilizzo personale o familiare. In questo caso è possibile venderli, con qualsiasi mezzo, senza alcuna formalità dal punto di vista fiscale. Colui che vende, a mezzo internet o in un negozio dell’usato degli oggetti personali, non deve dichiarare nulla né adempiere ad alcuna particolare formalità.

Se però i beni venduti non hanno la caratteristica di “beni personali” si entra in un concetto di attività economica che potrà essere esercitata in via occasionale oppure continuativa. Ottenere o produrre, a vario titolo, oggetti che verranno rivenduti, rientra quindi in questo concetto. Ad esempio chi sgombera le cantine, chi produce artigianalmente collanine e chi acquista nei mercatini dell’usato, al fine della vendita, sta esercitando un’attività economica e dovrà dichiarare i redditi che percepisce.

Se l’attività viene svolta in via occasionale si è soggetti ad adempimenti formali estremamente ridotti (si deve solamente emettere una ricevuta) e si può fare senza avere partita IVA. Bisognerà indicare i guadagni nella dichiarazione dei redditi come reddito diverso (quadro RL dell’Unico) dove verrà assoggettato a tassazione.

Il trattamento fiscale delle attività commerciali svolte in maniera occasionale è infatti disciplinato dall’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare il comma I, lettera i), del citato articolo, prevede che sono inclusi fra i redditi diversi, quelli derivanti da attività commerciali non esercitati abitualmente. Con riguardo alla determinazione dei redditi da sottoporre a tassazione, l’articolo 71, comma 2, stabilisce che gli stessi sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione. Ciò posto, occorre tuttavia precisare che, affinché possa trovare applicazione il trattamento tributario esposto, è necessario che l’attività commerciale svolta abbia effettivamente carattere occasionale.

Nell’ipotesi in cui l’attività commerciale si configurasse come abituale, i redditi conseguiti dovrebbero infatti essere considerati come redditi d’impresa, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 55 del TUIR. E sarà quindi necessaria la partita Iva.

Faccio notare che l’occasionalità o meno di un’attività commerciale esula dall’attività di interpretazione normativa essendo riservata, in maniera esclusiva, a quella di accertamento. Pertanto risulta particolarmente difficile stabilire se un’attività possa essere considerata, o meno, occasionale.

Personalmente ritengo che se tale attività viene svolta al massimo tre o quattro volte l’anno, possa essere considerata occasionale. Gestire un sito, un gruppo Facebook o un negozio su Ebay non ritengo possa essere considerata come attività occasionale ed è quindi necessario avere una partita Iva, con tutte le incombenze derivanti.

Concludo dicendo che il limite di € 5.000 annui di vendita per un durata non superiore a 30gg., a cui spesso si fa riferimento per definire la vendita occasionale, non sembra possa essere applicato al nostro caso, ma solo alle prestazioni occasionali di lavoro autonomo.

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