Mercatino dell'usato: errori da evitare e casi limite.
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Errori da evitare e casi limite

Lunedì 31 Agosto 2009

Personalmente sono intervenuto in molte situazioni difficili, dove l'esistenza stessa dell'attività veniva compromessa a seguito di gravi errore di gestione e spesso mi sono trovato spesso a fare i conti con la sistematica carenza di risorse economiche che avrebbero permesso di raddrizzare la situazione.

Ho riportato un elenco di gravi errori che negli anni ho riscontrato e che, in alcuni casi, hanno addirittura portato al fallimento del progetto, con la chiusura del punto vendita.

Mancata pianificazione finanziaria
In parecchi casi ho riscontrato la completa assenza di un piano finanziario (business plan) che identificasse con precisione le risorse necesarie per avviare questa attività. Ho imparato, con l'esperienza, che i ritorni di un mercatino dell'usato si ottengono nel medio periodo. E' quindi necessario che le risorse siano correttamente calibrate in questo senso. Se stai pensando di finanziare lo start-up della tua attività con gli incassi futuri sei completamente fuori strada.



Acquisto diretto
Oltre ad un fatto prettamente fiscale, che esclude tassativamente, per l'Agenzia d'Affari, l'acquisto diretto (e quindi il commercio), tale comportamento snatura il sistema ed espone il gestore a rischi di ricettazione, se la provenienza di tali oggetti è illecita. Agli oggetti acquistati difficilmente verrà applicato correttamente il sistema degli sconti e, con il passare del tempo, l'acquisto diretto porterà ad una staticità dell'esposizione e dell'assortimento del prodotto. Sottolineo che la varietà di prodotto e la riduzione dei tempi di esposizione sono chiavi fondamentali per il successo dell'attività. L'eventualità di abbinare un'attività commerciale al contovendita va eventualmente valutata solo quando il punto vendita ha raggiunto il punto di pareggio.

Inserire dei paletti nella gestione del rapporto con i clienti
Ad esempio porre dei limiti temporali nei rimborsi ai clienti, oppure rendere difficoltoso il ritiro degli oggetti invenduti, o ancora non prevedere un minimo di garanzia sull'acquisto. Ho visto delle modalità operative del tipo: "I rimborsi vengono effettuati entro i primi 5 giorni del mese successivo alla vendita", oppure "Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dal venditore solo dopo 60 giorni di esposizione gratuita", o ancora "La merce acquistata si intende vista e piaciuta, non si accettano resi". Per il successo del punto vendita è necessario elaborare un servizio che agevoli il cliente e che ne valorizzi il rapporto.

Addebito di oneri extra
Ad esempio per fantomatiche spese amministrative, per l'emissione della card, per la spedizione delle fatture. Oltre al fatto che l'addebito per l'invio delle fatture è vietato dalla legge (con l'esclusione delle compagnie telefoniche, per le quali esiste una deroga) è molto fastidioso, per il cliente, vedersi "scippato" di importi, anche modesto, soprattutto per i rimborsi di modico valore.

Utilizzare un mandato di vendita non conforme alle normative di legge
Le clausole del mandato, anche se controfirmate dal cliente, non possono andare contro le normative di legge. In questo senso alcune Camere di Commercio si stanno muovendo per la verifica contrattuale di eventuali clausole vessatorie o troppo a favore del gestore. E' importante inoltre che l'avvocato che esegue lo studio del mandato di vendita sia in sinergia con il commercialista per rendere fluida l'impostazione fiscale che deve essere compatibile con il mandato di vendita elaborato.  

Sottovalutare le normative
Come ad esempio non provvedere alla stampa periodica del registro vidimato degli affari ovvero non inserire i dati identificativi dei clienti venditori. Essendo un'attività regolamentata dalle leggi di Pubblica Sicurezza, alcune inadempienze possono essere sanzionate addirittura con procedimenti di carattere penale. 

Vendere o anche solo esporre oggetti non caricati
E quindi non presenti quindi nel Registro degli Affari. Il mancato carico di oggetti (ad esempio per gli oggetti acquistati o di proprietà) comporta una sanzione molto pesante: "Mancato utilizzo di registratore di cassa nell'esercizio dell'attività commerciale" oppure "Esercizio di attività commerciale senza la necessaria autorizzazione". Non serve spiegare che anche in questo caso le sanzioni sono molto pesanti.

Ho anche raccolto un elenco di "casi limite" che ho sempre riscontrato personalmente.

Suicidio commerciale
Un mercatino dell'usato annotava su un foglio Excel l'anagrafica del cliente e l'elenco degli oggetti caricati di sua proprietà. Faceva firmare una generica ricevuta di presa in carico.

Contrario al Codice Civile
Ho visto la norma di un mandato di vendita che diceva più o meno così "Dopo novanta giorni di esposizione gli oggetti si considerano abbandonati e diventano di proprietà del mandatario che ne potrà disporre a suo piacimento".

Altro suicidio
L'attività risultava fiscalmente impostata in Regime del Margine (acquisto e rivendita di beni usati) e utilizzava il sistema di Agenzia d'Affari. Praticamente operava senza licenza TULPS. 

Contrario al Codice Civile
Il gestore, nel caso di versamento di una caparra, rilasciava una ricevuta e annotava "Acconto Euro x", pretendendo poi di trattenere la somma se il cliente non ritirava l'oggetto e saldava entro la scadenza. Esiste una bella differenza giuridica tra acconto e caparra.

Terzo suicidio
Un'Agenzia d'Affari forte della firma del contratto di mandato accettava e vendeva merci contraffatte, in palese contrasto con le normative vigenti.




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