Agenzia d'affari e iscrizione all'albo dei mediatori
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Agenzia d'affari e iscrizione all'albo dei mediatori

Giovedì 18 Novembre 2010

mediatori e agenzia d'affariPrendo spunto da una domanda che mi è pervenuta per affrontare un argomento parecchio dibattuto: spesso, per questo argomento, le Camere di Commercio danno delle informazioni errate.

Attivando un'Agenzia d'Affari ai sensi dell'articolo 115 T.U.L.P.S., per aprire quindi un mercatino dell'usato con merce in conto vendita da privati, è obbligatoria l'iscrizione all'albo dei mediatori istituito dalla Camera di Commercio?

I mercatini dell'usato sono normalmente organizzati in forma di agenzia d'affari per l'intermediazione di oggetti usati tra privati ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. e agiscono in forza di un contratto di mandato con rappresentanza (articolo 1704 del Codice Civile) conferito dal cliente venditore.

Viceversa la categoria dei mediatori merceologici in agenzia d'affari trova origine nel ruolo istituito dalla Legge numero 39/89 (con relativo Regolamento di attuazione ex D.M. 21/12/1990, n. 452) e si fonda sull'esecuzione di un contratto di mediazione (articolo 1754 del Codice Civile) per la messa in contatto di due parti al fine di concludere un affare.

In particolare il mediatore merceologico è quel professionista che presta il proprio servizio di intermediazione in qualità di esperto di un determinato settore economico o di un determinato prodotto.

Sul piano concettuale i principali elementi distintivi della figura del mediatore sono l'imparzialità della sua prestazione e la (almeno teorica) competenza professionale a fornire il servizio di intermediazione. Inoltre, proprio per quanto appena detto, il mediatore è intitolato a percepire il proprio compenso come provvigione da entrambe le parti da lui messe in contatto per l'affare.

L'esempio classico di tale figura è l'agente immobiliare (che infatti è riconosciuto dalla legge come uno specifico tipo di mediatore professionale).

Da quanto detto si può facilmente intuire che il gestore di un'agenzia d'affari ex art. 115 T.U.L.P.S. non risponde minimamente a tale caratterizzazione; anzi la sua particolarità è proprio il fatto di operare senza le "pretese"di indipendenza e qualificazione del mediatore professionale (oltre al fatto di essere pagato solo dal cliente venditore).

In conclusione, la gestione di un mercatino dell'usato può tranquillamente proseguire nella cornice dell'art. 115 T.U.L.P.S. e senza esami od oneri burocratici ulteriori.

In pratica l'agenzia d'affari, esercitata ai sensi dell'articolo 115 del T.U.L.P.S., non è un attività di mediazione e in questo senso va l'intepretazione di molti notai che, al momento della costituzione di una società, operante come agenzia d'affari, definiscono correttamente l'oggetto sociale:

 

"La società ha per oggetto le seguenti attività:

Il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nelle rispettive materie ed esclusa qualsiasi attività di intermediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, numero 39."

 

Ovviamente, in merito all’oggetto sociale per la società in via di costituzione, raccomandando il vaglio e l’approvazione da parte del vostro consulente di fiducia.




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