Problemi a seguito del trasferimento del mercatino
Portobello chiede:
Nel maggio 2009 ho aperto un mercatino nella citta di Strambino ed ho deciso di trasferirmi a torino a marzo 2010 informando i clienti, le merci in mio possesso sono state trasferite nel nuovo negozio di Torino.
Ora a distanza di un anno mi viene contestato il reato di appropriazione indebita: nel mandato di vendita firmato dal cliente dice che le merci saranno messe in vendita per 60 giorni poi avranno uno sconto del 50% e trascorsi altri 30 giorni verranno venduute al miglior offerente: per quanto tempo devo conservare le merci invendute se dopo un ulteriore anno mi si indaga per art. 646?
Se il cliente non ritira le merci scaduti i 6 mesi come devo comportarmi? Vi prego aiutatemi perché sono furente e senza parole.
Grazie mille!
Risponde Alessandro Giuliani:
Il mandato è il contratto al quale bisogna necessariamente riferirsi ed è importante che le clausole siano attentamente valutate da un avvocato esperto.
Ovviamente se gli oggetti sono stati venduti, anche al miglior offerente, il problema non si pone; sempre se si sono seguite le regole stabilite contrattualmente nel mandato e che ciò risulti dal Registo degli affari vidimato.
Se invece le merci risultano ancora in giacenza andrà verificato se il cliente è stato avvisato e come è stato informato del trasferimento del negozio.
Ovviamente dovrà prendersi un avvocato e sostenere le sue ragioni. In questi casi è sempre meglio prevenire con una corretta informazione via lettera, sms, sito internet, avvisi nel negozio, che contenga le istruzioni chiare e precise sulle modalità di ritiro dell'invenduto, prima del trasferimento.
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