Nuova legge sul franchising
Lucia chiede:
Abbiamo sentito parlare della nuova legge sul franchising, che prevedrebbe tra l’altro una maggiore tutela contrattuale per gli affiliati, ma i rapporti con il nostro franchisor non hanno subito alcun cambiamento positivo. Possiamo in qualche modo far valere tale circostanza per risolvere il contratto di affiliazione?
Risponde avv. Pietro Amico:
In effetti la legge 6 maggio 2004, n. 129, “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, pur non trattando organicamente la materia, ha inteso uniformare le fasi e gli aspetti del franchising che più avevano rivelato elementi di debolezza a danno della categoria degli affiliati all’interno del “Far West” negoziale in precedenza esistente nel settore.
In particolare la nuova normativa si è preoccupata di favorire una corretta informativa pre-contrattuale e di garantire che gli affiliati non siano vincolati a contratti “capestro” o comunque privi di razionalità economico-commerciale.
La Legge 129/2004 si applica anche ai contratti in corso, imponendo che dopo il 25 maggio 2005 anche tali contratti risultino adeguati alle disposizioni “migliorative” ivi previste.
Le principali clausole eventualmente soggette all’adeguamento richiesto dalla legge sono quelle che trattano i seguenti punti:
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l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
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le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
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la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
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le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
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le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Ebbene, qualora il contratto di affiliazione in essere con il franchisor sia poco chiaro o non tratti minimamente gli aspetti sopra elencati, il mancato adeguamento alla Legge 129/2004 può effettivamente essere invocato dall’affiliato come causa di annullamento contrattuale con conseguente diritto di ottenere la cessazione immediata del rapporto, la restituzione delle somme versate a titolo di canoni futuri e l’eventuale risarcimento del danno.
E' disponibile un contenuto dove è riportata la legge sul franchising.
Disclaimer: il presente contenuto non costituisce un parere legale né sostituisce alcun parere legale in relazione a casi specifici.
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