Agenzia d'affari: parere Ministero Sviluppo Economico
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Agenzia d'affari: parere Ministero Sviluppo Economico

Lunedì 07 Marzo 2011

ministero sviluppo economicoA seguito dell'istanza di interpello dell'Ufficio delle Entrate del 20/12/2010 ho avuto modo di approfondire l'argomento con lo studio legale Spaxius e con lo studio A.T. Studio Consulting nelle persone dell'avv.to Pietro Amico e del rag. Armando Tranni.

Questi professionisti affiancano il mio staff per una corretta impostazione dei network Mercatopoli e Baby Bazar dal punto di vista giuridico e fiscale.

Tra i documenti analizzati è degno di nota il parere del Ministero dello Sviluppo Economico 15 Marzo 2007, protocollo N. 0002776, che a proposito delle agenzie d’affari per intermediazione di beni usati afferma quanto segue:

Il Ministero afferma:

"L’attività sopra descritta consiste nell’esercizio della vendita di cose usate di proprietà del terzo, che rimangono nella titolarità di questi sino al momento in cui il medesimo riceve dall’esercente il relativo corrispettivo, pagato a quest’ultimo dall’acquirente. L’effetto traslativo della vendita, quindi, si verifica al momento della corresponsione del prezzo dall’esercente al titolare del bene".

pdf
Scarica il parere del Ministero dello Sviluppo Economico

I professionisti che mi affiancano in quest'analisi avevano già provveduto a verificare la correttezza dell’attuale operato dei Network Mercatopoli e Baby Bazar con gli uffici preposti. In particolare l’Ufficio IVA di Udine ha da ultimo confermato che il momento impositivo delle transazioni svolte dalle agenzie d’affari coincide con il rimborso ai clienti venditori, rimandando peraltro ad un eventuale interpello con la Direzione Regionale di Trieste l’ufficializzazione di un tale riscontro.

Per questo motivo ci faremo promotori di una tale iniziativa formale, che porterà avanti i seguenti argomenti che riteniamo assodati:

a) la vendita effettuata in un mercatino dell'usato, impostato come Agenzia d'Affari, e operante in forza di un mandato con rappresentanza, avviene IN NOME del cliente privato oltre che per suo conto ed è quindi qualificabile - sono solo civilisticamente ma anche fiscalmente - come una prestazione di servizi.

b) Il regime del margine, citato dall'Agenzia delle Entrate non può essere applicato al nostro caso in quanto è relativo al solo commercio di cose usate (e non quindi per l'intermediazione); nè risulterebbe applicabile il trattamento previsto per le case d'asta, in quanto trattasi di regime speciale, non suscettibile di estensione per analogia. 

Pertanto, preso atto che l'impostazione fiscale attualmente in uso presso le agenzie d'affari è sostenibile con fondate ragioni, rimane il dubbio iniziale a proposito del momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva e per i quali procederemo con il nuovo interpello.

Prudenzialmente, il mio personale consiglio, è quello di emettere la fattura relativa alle provvigioni, nel mese di vendita dell'oggetto.

La burocrazia del tuo mercatino ti spaventa?




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