TULPS applicato ai mercatini dell'usato.
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Testo Unico Pubblica Sicurezza

Lunedì 07 Settembre 2009

tulps mercatinoTecnicamente, quando il mercatino dell'usato è impostato come un'impresa che offre il servizio d'intermediazione di oggetti e quindi opera in conto vendita, la denominazione precisa è Agenzia d’Affari.

L'Agenzia d'Affari è regolamentata dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza, detto comunemente TULPS, emanato con Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773.

Il TULPS è la normativa di riferimento, non solo per i mercatini dell'usato così impostati, ma anche per altre tipologie di attività come ad esempio le agenzie matrimoniali, le agenzie di recupero crediti, le agenzie di disbrigo di pratiche amministrative.

Il TULPS è quindi quell'insieme di normative, fondamentali nell'ordinamento giuridico italiano, che riguarda materie relative alla pubblica sicurezza e della quale fa capo il Questore.

Di seguito riporto integralmente gli articoli del TULPS relativi a questo tipo di attività e dei quali mi sono permesso di evidenziare i passaggi più importanti.

ART. 115 - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.

ART. 116 - Il questore, sentito il consiglio provinciale dell’economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all’articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio e dell’osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutta o in parte, all’erario dello Stato. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza all’esercizio medesimo.

ART. 119 - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

ART. 120 - Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Le precedenti disposizioni vanno integrate con il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza":

ART. 205 - Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari" usata dall'ART. 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggio, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.

 ART. 219 - Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione.

ART. 220 - I registri indicati nei due precedenti devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.




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